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Basta TASI: dal 2020 restano solo IMU e TARI

 

Dal primo gennaio 2020 è stata abrogata la TASI (e con quest'ultima anche la IUC). Per i tributi sugli immobili è in vigore una nuova IMU, che ripropone in buona parte le stesse regole degli scorsi anni. La legge di Bilancio 2020 pone fine alla duplicazione dei tributi sulla stessa base imponibile. Resta confermata l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze. Pagheranno ancora l’imposta i proprietari delle “case di lusso”, ovvero le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oltre che delle loro pertinenze. L'IMU “si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti”.

L’aliquota di base della IMU 2020 per le abitazioni non “di lusso” è pari all’8,6‰ e può essere aumentata sino al 10,6 ‰ o del tutto azzerata. È confermata la facoltà per i Comuni che si sono già avvalsi del potere di deliberare la maggiorazione TASI dello 0,8 ‰ di approvare una aliquota non oltre l’11,4 ‰.

L’aliquota di base per l’abitazione principale- classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.

Sono inoltre previste aliquote specifiche per determinate fattispecie (come l’1 ‰ per gli immobili rurali strumentali, che i Comuni possono solo ridurre fino all’azzeramento). O per i “fabbricati-merce”. “Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento”.

Per i terreni agricoli, “L’aliquota di base è pari allo 0,76% e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento”.

Resta invariato il metodo di calcolo della base imponibile. “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati
classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1”.

Sono confermate le agevolazioni e le riduzioni previste ai fini della vecchia Imu, con l’eccezione dell’esenzione dell’immobile dei pensionati Aire. Il mese di acquisto dell’immobile è computato per intero al soggetto che ha il possesso per almeno 15 giorni. Il giorno del trasferimento si imputa all’acquirente. A quest’ultimo è altresì attribuito l’intero mese dell’acquisto in caso di parità di giorni di possesso con il cedente.

Il termine per l’adozione delle delibere e dei regolamenti è il 30 giugno 2020.

 

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